Esenzione da tasse per cessione di fabbricati

2010-05-29

L'articolo 67 lettera b, è un importante articolo di legge che riguarda il proprietario di un bene immobile nel caso di cessione dello stesso e stabilisce quando non è dovuta alcuna tassazione allo stato, ovvero quando non vi è alcuna plusvalenza tassabile (la plusvalenza è la differenza tra quello che fu il prezzo di acquisto e quello di rivendita dell'immobile oggetto della compravendita) a prescindere che l'immobile sia stato intestato come prima o come seconda casa e riguarda esclusivamente: Persone fisiche; Società semplici; Enti non commerciali.

La prima parte della lettera b) dell'articolo 67 stabilisce che:

A) Se la cessione avviene oltre 5 anni dall'acquisto/costruzione, non vi è alcuna plusvalenza tassabile;

B) Se la cessione avviene entro i 5 anni dall'acquisto/costruzione, la eventuale plusvalenza è tassabile ad eccezione dei seguenti casi: Immobili acquisiti per sucessione o donazione; unità immobiliari urbane, utilizzate come abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra la data di acquisto o costruzione e quello della vendita.

Si precisa che nel caso di fabbricato costruito la data di riferimento per far decorrere il computo del termine è quella di fine lavori.

Abitazione principale: Si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, indipendentemente dal fatto che in tale immobile il contribuente ( o i suoi familiari) abbia o meno la residenza anagrafica. Pertanto, nel caso in cui il contribuente non abbia portato in un' abitazione la propria residenza, può sempre dimostrare di averla utilizzata come abitazione principale avvalendosi di elementi quali, ad esempio, l'intestazione delle utenze, gli effettivi consumi energetici, telefonici ecc.  Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha reso noto che tale requisito può rilevarsi anche da un autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000.

Differenze tra abitazione principale e "prima casa": Occorre precisare che il concetto di "abitazione principale" non coincide con quello di "prima casa" richiamato dalle agevolazioni concesse agli acquirenti in tema di imposte dirette (Iva, Registro, Ipotecarie e Catastali). L'abitazione principale, come detto, è il luogo dove il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente a prescindere dal fatto che sia stata acquistata usufruendo delle predette agevolazioni.

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    Importante articolo di legge che stabilisce quando non vi è alcuna plusvalenza tassabile in caso di cessione di fabbricato o di terreno non edificabile.